Iniziativa per
la sovranità
SALVAGUARDARE I DIRITTI FONDAMENTALI. ORA.
L'iniziativa
rivendica
- Sì alla protezione coerente dei diritti costituzionali!
- Sì alla salvaguardia della sovranità della Svizzera!
- Sì alla responsabilità nei confronti delle future generazioni!
Iniziativa
Iniziativa popolare federale «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)»; pubblicata nel Foglio federale il 17 ottobre 2023.
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 54a2 Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale
- La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabilità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l’economia, la sanità o l’ambiente.
- La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all’applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezion fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.
- Se un obbligo di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l’applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l’obbligo in questione o recede dall’organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.
- I capoversi 1–3 non sono applicabili a:
- la Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
- i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;
- i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;
- i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d’asilo,
il diritto fiscale e il diritto doganale; - le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e
- le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
Art. 190 Diritto determinante
- In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
- Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l’articolo 54a capoversi 1–3 in particolare poiché l’Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall’articolo 54a capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.
- Le autorità incaricate dell’applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all’articolo 54a capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.
Art. 197 n. 154
15. Disposizione transitoria degli art. 54a
(Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante)
Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54a e 190 sono direttamente applicabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
- RS 101
- La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale;
questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa. - RS 0.101
- Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.